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IT: Diritto al titolo di viaggio quando il Paese di origine non risponde.

Per il Consiglio di Stato Sezione Terza Sentenza n. 5947 del 13 luglio 2022 il titolo di viaggio allo straniero spetta anche quando gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendono impossibile, rimanendo silenti, il conseguimento del documento richiesto.


La Sentenza del Consiglio di Stato interviene nell’ambito di un procedimento promosso da un cittadino straniero titolare dello status di protezione umanitaria che si era visto negare il titolo di viaggio dalla Questura di Trento- ha accolto le ragioni dell’appellante, ritenendo che la impossibilità di avere contatti con il proprio paese di origine al fine di ottenere il titolo di viaggio non può essere intesa nel solo senso di ricomprendervi quei casi in cui il contatto o il rientro dello straniero nel proprio paese d’origine lo esporrebbe a gravi rischi per la propria incolumità, ma deve essere esteso a tutte quelle circostanze in cui gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendono impossibile al cittadino di conseguire il documento richiesto.


...“la rigorosa condizione per il rilascio del titolo di viaggio dell’aver lo straniero dimostrato di essere nell’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese prevista dalla circolare del Ministero degli affari esteri n. 48 del 31 ottobre 1961, richiamata dalla circolare del Ministero dell’interno n. 300 del 24 febbraio 2003, non pare trovi più giustificazione, posto che le categorie alle quali è riconosciuto ora il titolo di viaggio non sono più le «persone cui le Autorità Italiane riterranno opportuno rilasciare il detto titolo», ma sono espressamente coloro i quali sono titolari dello status di protezione sussidiaria (come si desume da direttiva n. 2004/83/CE e art. 10 e 11 Cost.) e coloro che sono titolari di status di protezione umanitaria (tutelati ex art. 10 Cost.), di conseguenza tale prova rigorosa non è più prevista, infatti l’art. 24 del D. Lgs. 251/2007 prevede solo «fondate ragioni che non consentono al titolare N. 09122/ 2017 REG.RI C. dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza». In particolare, la impossibilità di avere contatti con il proprio paese non può essere intesa nel solo senso di ricomprendervi quei casi in cui il contatto o il rientro dello straniero nel proprio paese d’origine lo esporrebbe a gravi rischi per la propria incolumità ma deve essere ritenuto elemento rilevante in fatto in tutte quelle circostanze in cui gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendono impossibile al cittadino di conseguire il documento richiesto“;



una interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 24, comma 3, del d. lgs. n.251/2007 ed attuativa dell’art.25 della direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/83/CE permette di sostenere che il titolo di viaggio per stranieri è rilasciato purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale “o” di ordine pubblico e, coerentemente, anche la lettura del richiamato art. 24, comma 3, che, pur si riferisce, testualmente, alla sussistenza di gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale “e” all’ordine pubblico, non può che essere nel senso della sussistenza, in alternativa, di tali motivi al fine di rifiutare il titolo di viaggio. La valutazione, connotata da ampia discrezionalità, del Questore, circa la sussistenza di ragioni di ordine pubblico per negare il titolo di viaggio, non può tuttavia trasformarsi in una statuizione arbitraria, una mera petizione di principio. Il solo riferimento alle sentenze di condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, senza alcuna valutazione in merito alla gravità dei reati, al pericolo di reiterazione degli stessi, al grave turbamento dell’ordine pubblico che da essi deriverebbero nonché alla condotta successivamente tenuta dal ricorrente, non consentono di ritenere positivamente accertata la sussistenza dei gravissimi motivi attinenti all’ordine pubblico, come pure testualmente richiesto dall’art. 24, comma 3, d. lgs 251/2007


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