top of page

INPS - Il coniuge separato con addebito o per colpa, ha diritto alla pensione di reversibilità


Circolare n. 19/2022. Con tale provvedimento l’Istituto previdenziale ha fornito le nuove indicazioni in materia di pensione di reversibilità per il coniuge separato, modificando la propria posizione rispetto al precedente indirizzo, in virtù del quale, solo se il coniuge separato riceveva la corresponsione degli alimenti da quello deceduto, aveva diritto alla pensione di reversibilità.

In passato, il diritto alla pensione era riconosciuto in favore del coniuge superstite, purché sussistesse il rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato, a norma della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Successivamente, con la circolare n. 185 del 2015, era stato introdotto il diritto alla pensione anche per il coniuge separato, ma nel caso di addebito della separazione, questi avrebbe potuto godere della reversibilità solo se titolare di un assegno alimentare. Tale disposizione era stata dettata in osservanza della sentenza n. 450 del 1989 della Corte Costituzionale, in virtù della quale, il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore del coniuge separato, per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, era previsto solo nel caso di riconoscimento del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Diversamente a tale orientamento, la Corte di Cassazione aveva invece sostenuto il principio secondo cui non vi era differenza di trattamento per il coniuge separato in base al titolo della separazione; pertanto, nel caso di separazione, sia con che senza addebito, andrebbe applicato l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che non richiede come requisito per il riconoscimento della pensione di reversibilità o indiretta, con riferimento al coniuge superstite, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, essendo sufficiente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato. In virtù di tale indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019), anche il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare avrebbe diritto alla pensione ai superstiti in quanto coniuge superstite.

Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha recepito detto orientamento della Suprema Corte, fornendo con la circolare n. 19/2022, istruzioni operative relativamente alla gestione delle domande già presentate o respinte, ed alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.

Dunque, secondo tale circolare, il coniuge separato - anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti - è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, il quale ha diritto alla pensione ai superstiti.

Secondo i criteri indicati nella circolare, vanno definite le domande di pensione ai superstiti con decorrenza dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, nonché quelle pendenti alla predetta data, mentre quelle domande respinte dovranno essere riesaminate su richiesta degli interessati, con applicazione le disposizioni previste in materia di decadenza e di prescrizione.

L’Inps ha anche precisato che, nel caso in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata ad altre categorie di persone, il cui diritto sia concorrente od incompatibile con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento in favore di questi alla pensione determinerà il ricalcolo o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria ed in tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte, secondo i criteri generali previsti dalla determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 richiamati dalla circolare n. 47 del 2018.



コメント


bottom of page